Spett.le Ministero della Salute, Spett.li Regioni e Province Autonome, con la presente si provvede a dare esecuzione all’ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3653 del 13 giugno 2023, resa sul ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Siemens Healthcare S.r.l. per l’annullamento del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, dei provvedimenti con i quali le Regioni e le Province Autonome hanno posto a carico della ricorrente l’onere di ripianare pro quota il suddetto superamento del tetto di spesa e degli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti stessi. In esecuzione della predetta ordinanza, si rappresenta che: 1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. n. 15195/2022; 2. il ricorso stesso è stato proposto dalla Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Roche Diagnostics S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti; 3. il ricorso è stato poi integrato da motivi aggiunti, notificati alle stesse parti di cui sopra avverso i medesimi provvedimenti già impugnati, i successivi provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome con i quali sono state avanzate alla ricorrente le richieste di ripiano, nonché gli ulteriori atti ivi indicati; 4. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all’annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall’ordinanza in “tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le dite che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”; 5. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3653/2023; 6. la ricorrente ha già proceduto all’integrazione del contraddittorio con riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti; 7. l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, come riportato nell’ordinanza in oggetto, deve “intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”, proposti successivamente all’ordinanza stessa; 8. con motivi aggiunti notificati in data 16 gennaio 2025 ha richiesto l’annullamento, previa istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”, nonché presentato istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.; 9. con decreto in data 20 gennaio 2025 n. 337 il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., nonché la richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. presentata dalla ricorrente. Ad ulteriore ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza in oggetto, si trasmette altresì in allegato alla presente, in via telematica: * Testo integrale dei motivi aggiunti; * Testo integrale del decreto cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, 20 gennaio 2025, n. 337. Si richiama l’attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall’ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile. Cordiali saluti. Prof. Avv. Diego Vaiano